Riassunto
Privati
- Spedizione in un paese UE, con sistema OSS: Paga IVA del paese di spedizione;
- Spedizione in un paese Extra-UE: Paga IVA del 22%.
Aziende
- Spedizione in un paese UE: Esenzione IVA;
- Spedizione in un paese Extra-UE: Esenzione IVA.
Informazioni
IVA al 22%: quando va applicata?
L'IVA al 22% viene applicata su tutte le vendite effettuate nel territorio italiano. Ciò significa che se la merce viene spedita in Italia o in un paese al di fuori dell'Unione Europea, l'IVA al 22% è dovuta, indipendentemente dal fatto che il cliente sia un privato o un'azienda.
Esenzione IVA per aziende (B2B), quando goderne e come?
Se la tua azienda ha sede in un paese dell'Unione Europea e la merce viene spedita da un paese dell'UE ad un altro (escluso l'Italia), puoi beneficiare dell'esenzione IVA. La stessa cosa vale se la merce viene spedita in un paese Extra UE, indipendentemente dal paese dell'azienda. Questo vale soltanto per le aziende.
Per i privati (B2C) con spedizione in un paese UE
Se il cliente è un privato e la spedizione viene effettuata in un paese della comunità Europea si applica l'aliquota IVA del proprio paese (regime OSS).
Eccezioni
Queste condizioni eccezionali saranno valutate e applicate durante la fase di preventivo, in collaborazione con il reparto vendite.
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L’IVA sugli acquisti effettuati da privati residenti nell’Unione Europea (UE) viene gestita attraverso il sistema OSS (One Stop Shop). In pratica, l’IVA applicata è quella del paese di residenza dell’acquirente
Quindi, se un privato residente in Francia acquista un prodotto da un venditore in Italia, si applicherà l’aliquota IVA francese." Questo sistema permette di semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le vendite transfrontaliere all’interno dell’UE.
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L’IVA sugli acquisti effettuati da privati residenti al di fuori dell’Unione Europea (Extra UE) è del 22%
Questo significa che, quando un privato non residente nella Comunità Europea acquista un bene o un servizio, si applica l’aliquota IVA italiana del 22%.
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Esenzione IVA per Acquisti da Aziende UE. Gli acquisti effettuati da aziende con residenza fiscale in Europa sono esenti da IVA
Questa esenzione si applica a tutti i clienti B2B che possiedono un identificativo fiscale estero (Partita IVA intra), a condizione che i beni acquistati vengano consegnati in un paese europeo di fatturazione.
Condizioni per l’esenzione IVA
Spedizione affidata ai nostri corrieri
- L’esenzione IVA è automatica.
Spedizione curata dall’acquirente
- Si applica un’IVA del 22%;
- È possibile richiedere il rimborso dell’IVA entro 15 giorni dal ritiro della merce, fornendo prova documentata che la merce ha raggiunto un paese della comunità europea. Le prove accettate includono la copia della bolla doganale e il CMR controfirmato e timbrato dal vettore;
- In questo caso, l’IVA verrà rimborsata considerando la somma come un deposito cauzionale.
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IVA acquisti fatti da Aziende Extra Ue, cioè con residenza fiscale al di fuori dell’Europa, esente IVA
Azienda extra UE Iva esente esibendo Il “Visto uscire”, apposto dall'Autorità doganale al momento dell'effettiva uscita della merce, costituisce la prova necessaria per l'utilizzo in fattura del titolo di non imponibilità. Da inviare entro 90 giorni. All’ordine IVA al 22% , che sarà restituito al momento della ricezione dei documenti entro i tempi stabiliti 90 giorni. Se non arriveranno i documenti sarà fatturato come importo IVA.
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Esenzione IVA per Acquisti da Aziende Extra UE. Gli acquisti effettuati da aziende con residenza fiscale al di fuori dell’Europa sono esenti da IVA
Questa esenzione si applica alle aziende extra UE che esibiscono il “Visto uscire”, apposto dall’Autorità doganale al momento dell’effettiva uscita della merce. Questo visto costituisce la prova necessaria per l’utilizzo in fattura del titolo di non imponibilità e deve essere inviato entro 90 giorni.
Procedura per l’esenzione IVA
Ordine con IVA al 22%
- L’IVA del 22% viene applicata inizialmente all’ordine;
- L’IVA sarà restituita al momento della ricezione dei documenti entro i tempi stabiliti (90 giorni);
- Se i documenti non vengono ricevuti entro 90 giorni, l’importo sarà fatturato come IVA.
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Un’azienda extra UE che deve consegnare beni in un paese della comunità europea può evitare di applicare l’IVA seguendo le leggi europee
Nominare un rappresentante fiscale in Italia
- Se l’azienda non ha una sede stabile in Italia, può nominare un rappresentante fiscale;
- In questo caso, l’acquisto è rilevante ai fini dell’imposta nazionale;
- L’azienda può utilizzare il regime della non imponibilità triangolare (art. 58 del D.L. 331/93) per effettuare una cessione intracomunitaria triangolare con il cliente comunitario.
Nominare un rappresentante fiscale nel Paese UE del cliente
- L’azienda effettua una cessione intracomunitaria non imponibile IVA (art. 41 del D.L. 331/93) al rappresentante fiscale comunitario;
- Successivamente, il rappresentante fiscale effettua un’operazione interna rilevante ai fini dell’IVA locale nello Stato membro del cliente.
Utilizzare un rappresentante fiscale in un altro Stato membro UE
- L’’azienda può nominare un rappresentante fiscale in uno Stato membro diverso dall’Italia e dallo Stato del cliente UE;
- In questo caso, l’operazione è considerata una triangolare comunitaria;
- L’azienda effettua una cessione intracomunitaria non imponibile IVA (art. 41 del D.L. 331/93), indicando in fattura che si tratta di un’operazione triangolare.